Art. 2.

      1. Presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), istituiti nelle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché del regolamento di cui al decreto dei Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, è assicurata la presenza di un laureato in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, al quale è affidato il compito di curare l'assistenza farmaceutica dei soggetti assistiti.